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Statuto dell'Associazione

Art. 1 - Denominazione sede

É costituita in Borghi Una Associazione denominata "Pro-Loco di Borghi", con sede nello stesso luogo, in via Roma, 61 (ora P.zza A.Costa, 13).

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione, costituita senza fini di lucro ha i seguenti scopi:

  • a) riunire intorno a sé tutti coloro (Enti a mezzo di propri rappresentanti, operatori economici, studiosi, lavoratori, forze sociali, ecc.), che hanno interesse all'abbellimento ed allo sviluppo turistico della località, nonché promuovere in tutte le forme socialmente utili il volontariato;

  • b) promuovere, stimolare, affiancare tutte le iniziative a livello comunale, regionale e ministeriale volte al restauro ed alla valorizzazione dei centri storici di Borghi e delle altre località e frazioni site nel territorio, nel pieno rispetto delle normative vigenti;

  • c) contribuire all'organizzazione ed allo sviluppo turistico della località, effettuando studi e proposte volte al miglioramento edilizio e stradale, con particolare riguardo alle zone suscettibili di escursioni turistiche;

  • d) tutelare e valorizzare con l'utilizzazione di tutti i mezzi di comunicazione, tutte le bellezze naturali, artistiche, monumentali dei luoghi per farli meglio apprezzare e conoscere;

  • e) promuovere e facilitare il movimento turistico in tutte le frazioni del Comune di Borghi rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile;

  • f) promuovere o sollecitare il miglioramento delle attrezzature alberghiere dei centri di ritrovo degli ospiti;

  • g) promuovere festeggiamenti, sagre, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, per accrescere le attrattive ed il benessere fornito dalle suddette località;

  • h) istituire Uffici di informazione turistica e svolgere attività e servizi di carattere e di interesse turistico, in collaborazione ove possibile, con gli Uffici della Amministrazione Comunale;

  • i) valorizzare le tradizioni, gli usi, i costumi nonché la storia locale. L'organizzazione e la gestione avverranno con la piena osservanza dei principi propri di un ordinamento interno a base democratica.

Art. 3 - Patrimonio e proventi

Il patrimonio è costituito:

  • a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

  • b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  • c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Mentre i proventi dell'Associazione sono costituiti da:

  • a) quote associative (quote annuali, tasse iscrizione Soci);

  • b) i contributi di Enti, Associazioni e privati;

  • c) dal ricavato dell'organizzazionedi manifestazioni o patecipazioni ad esse;

  • d) le entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della Pro-Loco stessa;

  • e) i contributi od ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 4 - Soci

I Soci si distinguono in benemeriti ed effettivi.

Sono Soci benemeriti le persone fisiche che abbiano acquistato benemerito morale e/o materiale a favore della Associazione.
La qualifica di Socio benemerito è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente ed ha normalmente la durata di un anno, fatta salva la diversa deliberazione del Consiglio stesso.

Sono Soci effettivi le persone fisiche che versano la quota associativa, previe le formalità iniziali di cui all'Art. 5, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 5 - Come diventare Socio

Per acquistare la qualità di Socio effettivo l'aspirante deve presentare domanda scritta.

Per l'accoglimento della istanza è necessario che il Consiglio d'Amministrazione si esprima favorevolmente, con votazione a scrutinio segreto e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente dell'Associazione ha l'obbligo di sottoporre, di volta in volta, le istanze di cui al comma precedente alle decisioni del Consiglio d'Amministrazione entro un mese dalla data di presentazione delle stesse e di dare comunicazione scritta, delle decisioni adottate, ai singoli interessati, entro un mese dall'avvenuta determinazione collegiale.

Art. 6 - Soci - Dimissioni / Riconferma

I Soci effettivi si distinguono, a loro volta, in Soci sostenitori e Soci ordinari;

Sono Soci sostenitori, coloro che versano un contributo stabilito di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione;

Sono Soci ordinari, coloro che versano una quota stabilita di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione;

I Soci ordinari che non avranno inviato, espressamente, le dimissioni entro il 31 Ottobre, saranno ritenuti automaticamente riconfermati per l'anno seguente ed obbligati al versamento della quota annuale.

Art. 7 - Soci - Diritti

I Soci hanno diritto:

  • a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

  • b) di frequentare i locali della sede dell'Associazione;

  • c) di eleggere i Membri del Consiglio d'Amministrazione di essere eleggibili a loro volta;

  • d) di eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

  • e) di partecipare alle Assemblee Generali con diritto di discussione e di voto.

Art. 8 - Soci- Decadenza

La qualità di Soci non è trasferibile e si perde per decesso, morosità, dimissioni, indegnità.

L'esclusione per indegnità del socio viene deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, previa audizione del socio per il quale pende il procedimento di esclusione che potrà farsi assistere da altro socio.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è costituita di tutti i Soci. Alla stessa possono intervenire tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Essa è convocata su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione almeno due volte l'anno, oppure a seguito di richiesta fatta da almeno un decimo dei soci, nella sede sociale o altrove. La convocazione avviene mediante lettera affrancata e affissione nell'Albo presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea delibera su:

  • a) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;

  • b) l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo;

  • c) sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;;

  • d) sui membri del Collegio dei Revisori;

  • e) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché su tutto quanto alla stessa demandato per legge o per statuto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, escluse le adunanze aventi per oggetto l'approvazione del Bilancio o per responsabilità dei Consiglieri.
In ogni caso, ogni Socio può essere portatore al massimo di due deleghe per il voto di altri Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente provvede a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire in Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art.21 del Codice Civile.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto di tredici membri eletti dalla Assemblea Generale ordinaria dei Soci, i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso o esclusione di uno o più membri del Consiglio durante il triennio, purché resti in carica la maggioranza degli eletti, il Consiglio continua ad operare fino alla scadenza dalla prima Assemblea ordinaria, integrando il Consiglio d'Amministrazione con i primi non eletti all'ultima votazione, per il periodo che precede la prima Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno:

  • un Presidente,

  • un Vicepresidente,

  • un Segretario,

  • un Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di assennza o impedimento continuativi del Presidente, detti poteri spettano al Vicepresidente; in mancanza di entrambi subentrerà il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì dare mandato a comitati di gestori di singole iniziative locali; tali comitati saranno composti prevalentemente da soci dell'Associazione residenti nella località interessata.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario, od anche quando lo richiedano in forma scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.
Il Consiglio è convocato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere spediti a mezzo posta o recapitati a mano e dovranno recare l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nulla escluso ed eccettuato, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano riservate tassativamente all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Segretario, Presidente, Tesoriere

Il Segretario dell'Associazione assiste il Consiglio d'Amministrazione e l'Assemblea, redige i verbali delle riunioni salvo il caso in cui sia necessario l'intervento di un notaio.
Il Presidente assicura l'attuazione delle decisioni adottate.
Il Tesoriere controfirma gli atti contabili ed amministrativi e provvede al normale funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 12 - Revisori dei Conti

I Revisori dei conti vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.
Questi dovranno esaminare periodicamente la contabilità dell'Associazione, redigere per ogni controllo regolare verbale autografo su apposito registro.
I Revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo un voto consultivo, o al bilancio preventivo di ogni anno.

Art. 13 - Funzioni gratuite degli Organi Sociali

Tutte le funzioni degli amministratori sono gratuite e volontarie.

Art. 14 - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 15 - Bilancio

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Conto Consultivo dell'anno che si chiude ed alla stesura del Bilancio di Previsione per l'anno successivo, corredati di opportuna relazione da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali dell'Associazione.
È compito del Consiglio provvedere a trasmettere una copia dei detti atti, per opportuna conoscenza, alla Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 del codice civile, dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale con delibera assembleare.

Art.17 - Disposizioni finali e Regolamento Interno

Per quanto non espressamente completato nel presente Statuto e per i rapporti con il Comune, la Provincia e la Regione, l'Associazione Provinciale per il turismo ed altri Enti od organi della Pubblica Amministrazione si osservano le norme previste dalla Legge Regionale n.97 del 2 Settembre 1981 e sue eventuali modifiche, eventuali Leggi speciali in materia e le norme del Codice Civile.

Un apposito Regolamento Interno verrà predisposto dal consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nel termine di tre mesi dalla data di costituzione dell'Associazione.